Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende individuare il profilo professionale di autista soccorritore e colmare così il vuoto legislativo esistente nella materia. Ad oggi, infatti, nonostante gli autisti soccorritori abbiano un chiaro ruolo nell'organizzazione dei servizi di emergenza, e quindi una coscienza di categoria che li porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentazione dei loro compiti e della loro formazione professionale, esiste una grave lacuna legislativa.
      Appare necessario quindi introdurre nel sistema delle professioni sanitarie quella dell'autista soccorritore definendone il profilo giuridico, regolamentando le condizioni di accesso alla professione e le modalità di formazione specifica, determinandone il ruolo e i rapporti con le altre professionalità che operano nei servizi di emergenza.
      La richiesta di disciplinare l'esercizio e l'accesso alla professione di autista soccorritore risponde ad una parallela e altrettanto diffusa domanda di qualità del servizio che il cittadino utente richiede oggi nei confronti di tutte le prestazioni professionali, in particolare di quelle che operano nell'ambito sanitario.

 

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      Tuttavia a questa esigenza, ormai manifestata da tempo, non corrisponde una risposta adeguata sotto il profilo normativo.
      In particolare, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma del Sistema sanitario nazionale, non prendendo in considerazione numerose professionalità, anche esistenti da tempo, forse dotate di minore visibilità, ma certo non di minore importanza per il funzionamento complessivo del Servizio stesso, non consente di dare adeguata soluzione al problema della sistematica e coerente regolamentazione di tutte le professioni sanitarie, inclusa quella di autista soccorritore.
      Per questa ragione, la presente proposta di legge mira a definire il profilo professionale di autista soccorritore specificandone le mansioni, i contesti operativi nei quali deve operare, gli ambiti relazionali, ovvero la collocazione organizzativa dell'operatore stesso ed i rapporti con le altre professioni. In altre parole, predispone una normativa che indica competenze tecniche, cognitive e relazionali che l'operatore deve possedere.
      Questa iniziativa legislativa vuole inoltre disciplinare le modalità di accesso a tale professione, ai fini di uniformare la formazione di tutti coloro che la esercitano, lasciando alle singole regioni e alle province autonome la possibilità di disciplinare la materia in relazione alle esigenze operative locali, ma sempre nel quadro di regole comuni, stabilite a livello centrale, a garanzia di una sostanziale omogeneità della figura.
      Ciò permetterà sicuramente di individuare il necessario livello professionale della categoria, ai fini di adeguare la professionalità dell'autista soccorritore agli standard europei e di permettere la libera circolazione dei lavoratori nell'area comunitaria, prevedendo una formazione che ne garantisca il riconoscimento in tutti i Paesi dell'Unione europea.
      A tal fine, l'articolo 1 individua il profilo professionale di autista soccorritore e ne definisce compiti e funzioni.
      L'articolo 2 attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di provvedere alla formazione professionale dell'autista soccorritore. L'articolo 3 specifica che l'autista soccorritore presta la sua attività in regime di dipendenza o di volontariato presso le aziende sanitarie locali o ospedaliere, le associazioni di volontariato, le cooperative e gli enti pubblici e privati. L'articolo 4 prevede le attività che l'autista soccorritore presta in collaborazione con gli altri operatori preposti all'intervento di soccorso.
      L'articolo 5 stabilisce i requisiti di accesso ai corsi di formazione: diploma di istruzione secondaria di primo grado, possesso della patente di guida ed un'età non inferiore a quella prevista dall'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Inoltre, dispone che chi svolge o ha svolto l'attività di autista di ambulanza, autista soccorritore o autista di ambulanza coordinatore, con all'attivo almeno 1.500 ore di servizio alla data di entrata in vigore della legge, sia esonerato dalla frequenza dei corsi di formazione e sia sottoposto all'esame finale, ai sensi dell'articolo 9, ai fini dell'acquisizione dell'attestato abilitante all'esercizio della professione.
      L'articolo 6 descrive l'organizzazione didattica dei corsi di formazione, che sono strutturati per moduli ed aree disciplinari al fine di assicurare conoscenze di base e di fornire conoscenze specifiche.
      La formazione è di tipo teorico-pratico (esercitazioni e stage) e prevede un tirocinio secondo quanto dispone l'articolo 8. Per ogni modulo didattico ed ogni area disciplinare dovranno essere specificate le singole materie di insegnamento e i relativi obiettivi, come prevede l'articolo 7. La specificazione di attività, competenze e materie d'insegnamento dovrà essere fatta con la collaborazione di esperti della categoria interessata e di funzionari regionali; la presenza di questi ultimi garantirà il dovuto raccordo con le esigenze operative e con le modalità organizzative del Servizio sanitario nazionale.
      L'articolo 9 prevede poi la frequenza obbligatoria dei corsi ed un esame finale davanti un'apposita commissione, che rilascerà un attestato di qualifica riconosciuto su tutto il territorio nazionale.
 

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